Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito dell'area franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.
      2. Al fine di cui al comma 1 i redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti ivi previsti sono soggetti ad un'imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
      3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica della società o il settore di attività esercitato.

 

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